certificazioni, collaudi, controlli impianto elettrico, dichiarazione conformità, dichiarazione di rispondenza, dl 37/08, gas, idraulico, legge 46/90, Approccio alla ristrutturazione, architetto, conformità, consulenza, costi di ristrutturazione, Edili, Pratiche, Ristrutturare casa, La Nuova Domotica, Ristrutturazioni Immobiliari, Pronto intervento, elettrico, idraulici, Impianti Elettrici, telefonici, reti lan, rame, fibra ottica, Impianti, Allarme, Telesorveglianza, Impianti Domotici, Impianti Idraulici, Condizionamento, trattamento aria, Pratiche Edili, Conformità e Rispondenza Impianti dl. 37-08

Annunci immobiliari obbligo certificato energetico

Commenti: Commenti disabilitati su Annunci immobiliari obbligo certificato energetico
Pubblicato il: 27 Aprile 2014

Annunci immobiliari obbligo certificato energetico

obbligo ace per annuncioSolo in Regione Lombardia con deliberazione IX/2555 del 24/11/2011 è stato introdotto l’ obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione. Tale obbligo si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione,ente pubblico o privato, ecc.) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso. Per le restanti Regioni, attualmente , tale obbligo non è in vigore.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni , le seguenti fattispecie:
a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni;
Gli annunci commerciali inerenti alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura “Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica”
Veniamo alle Sanzioni:
il titolare dell’annuncio commerciale che non rispetti le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l’obbligo di dichiarare la classe e l’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa posti in vendita mediante l’annuncio commerciale stesso, incorre nella sanzione amministrativa da 1.000€ a 5.000€. L’accertamento e la contestazione della  violazione, nonché l’irrogazione e l’introito della relativa sanzione competono al Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione.

Benvenuto , oggi è mercoledì, 27 Settembre 2023